IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione  ecologica
e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e,  in  particolare,
l'art. 17-sexies, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.  25,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore  elettrico  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 1-ter; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli  articoli  da
35 a 40; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l'articolo 5; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021,  n.  128,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021,  n.  128,  concernente  il
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
ecologica; 
  Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 24 maggio 2022; 
  Ritenuto,  per  ragioni  di  speditezza,  di  non  avvalersi  della
facolta' di richiedere il parere del Consiglio  di  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
                 dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  luglio
2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  8,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)  la  lettera  a)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «a)
partecipazione  del  Ministero  ai  processi  di  definizione   delle
politiche e  della  legislazione  europea  e  collaborazione  con  le
competenti direzioni generali nei processi di definizione e  gestione
degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto;
monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali  e  della
normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e  agli
organismi internazionali;»; 
      2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalita'  indicate
nella  direttiva  di  secondo  livello  del  Capo  del  DiAG,»   sono
soppresse; 
      3)  alla  lettera  d),  le  parole  «organi  competenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»; 
    b) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del  libero
foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni»
sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla  pubblica
amministrazione»; 
    c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  possono  essere
altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui  al
comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e  scientifici
del  Ministro,  scelti  tra   magistrati,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri parlamentari,  professori  universitari,  ricercatori  di
enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ventisei
esperti e consulenti in possesso di  particolari  professionalita'  e
specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche  estranei
alla pubblica amministrazione,  ovvero  collaboratori  estranei  alla
pubblica amministrazione assunti con contratto a  tempo  determinato.
La durata degli incarichi di cui al presente comma  non  puo'  essere
superiore alla scadenza del mandato del Ministro,  nel  limite  delle
risorse disponibili a legislazione vigente per  le  competenze  degli
addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  1,  del
          decreto-legge  1  marzo  2021,  n.  22,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   aprile   2021,   n.   55
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51: 
                «Art.  10  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3  dell'articolo
          17-sexies  del  decreto-legge  9  giugno   2021,   n.   80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
          amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2021, n. 136: 
                «3. Per il Ministero della transizione  ecologica  il
          termine di cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge
          1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 aprile 2021,  n.  55,  e'  prorogato  al  31
          luglio  2021,  nonche',  ai  soli   fini   dell'adeguamento
          dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al
          31 dicembre 2021.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo  17
          del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel settore elettrico) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 27 gennaio 2022, n. 21.: 
                «1-ter. Tenuto conto della necessita'  di  accelerare
          le  procedure  di  valutazione   ambientale   delle   opere
          attuative  del  PNRR  e   del   PNIEC   anche   alla   luce
          dell'instabilita' sul mercato dei prodotti energetici,  per
          il Ministero della transizione ecologica il termine di  cui
          all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo  2021,
          n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
          2021, n. 55, e' fissato al 30 giugno 2022.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da  35  a  40  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n.203 - S.O. n.163: 
                «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. Et istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio. 
                2. Al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                  b) gestione dei rifiuti ed interventi  di  bonifica
          dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                  c) promozione di politiche di sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali;  c-bis)  politiche
          di promozione per l'economia circolare e  l'uso  efficiente
          delle risorse, fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure
          di contrasto e  contenimento  del  danno  ambientale  e  di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati; 
                  d)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                  e) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali  e  ambientali.  3.  Al  ministero  sono
          trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti
          dei  ministeri  dell'ambiente  e   dei   lavori   pubblici,
          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
          ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve  le
          funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai
          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,
          comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59',
          sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti
          al ministero delle politiche agricole in materia di polizia
          forestale ambientale.». 
                «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e  dell'articolo  1
          del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,
          n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, si provvede a ridefinire i compiti e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
                1-bis. Nei processi di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.». 
                «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in un numero non superiore a sei direzioni  generali,  alla
          cui individuazione ed organizzazione si provvede  ai  sensi
          dell'articolo  4  sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate
          da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
          cui  al   periodo   precedente   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
                2. Il  ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici
          territoriali del governo di cui all'articolo 11.». 
                «Art. 38 (Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e
          per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
                2.  L'agenzia  svolge  i  compiti  e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
                3.  All'agenzia  sono  trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          presidenza del consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
                4.  Lo  statuto  dell'Agenzia,   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 8,  comma  4,  prevede  l'istituzione  di  un
          consiglio federale rappresentativo delle agenzie  regionali
          per la protezione dell'ambiente,  con  funzioni  consultive
          nei  confronti  del  direttore  generale  e  del   comitato
          direttivo. Lo statuto  prevede  altresi'  che  il  comitato
          direttivo sia  composto  di  quattro  membri,  di  cui  due
          designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Lo
          statuto disciplina inoltre  le  funzioni  e  le  competenze
          degli  organismi  sopra  indicati   e   la   loro   durata,
          nell'ambito delle finalita'  indicate  dagli  articoli  03,
          comma 5, e 1, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
                5.  Sono  soppressi  l'agenzia   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  i  servizi  tecnici   nazionali
          istituiti presso la presidenza del consiglio dei  ministri.
          Il relativo personale e le relative risorse sono  assegnate
          all'agenzia.». 
                «Art. 39  (Funzioni  dell'agenzia).  -  1.  L'agenzia
          svolge in particolare, le funzioni concernenti: 
                  a)  la  protezione  dell'ambiente,  come   definite
          dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n.  496,
          convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,  nonche'  le
          altre  assegnate  all'agenzia  medesima  con  decreto   del
          ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; 
                  b) il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1  e  4
          della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  nonche'  ogni  altro
          compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
          88 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ad
          eccezione dell'emanazione della normativa  tecnica  di  cui
          all'articolo  88,  comma  1,  lettera   v),   del   decreto
          legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   che   rientra
          nell'esclusiva competenza del  Registro  italiano  dighe  -
          RID.». 
                «Art.  40  (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate   le
          seguenti disposizioni: 
                  a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
          11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
                  b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n.112. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2  e  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          12 luglio 2018, n.  86,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di  famiglia  e  disabilita')  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 agosto 2018 n.188: 
                «Art. 2  (Riordino  delle  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).  -
          1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare sono trasferite  le  funzioni  esercitate  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          coordinamento e monitoraggio degli interventi di  emergenza
          ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di  cui  al
          comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del  2013,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole da: "presso la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «presso    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa" ; b)  al  comma  2,  le  parole:  su
          proposta del Ministro per la coesione  territoriale,"  sono
          sostituite dalle seguenti: " , sulla proposta del  Ministro
          delegato per il Sud" e le  parole  da:  "un  rappresentante
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri"  a  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "un  rappresentante  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che la presiede, e da un rappresentante del  Ministro
          delegato  per  il  Sud,  del  Ministero  dell'interno,  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo"; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La
          segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il  supporto
          tecnico  per  la  Commissione  di  cui  al  comma  2   sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica.». 
                3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
          materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di  difesa
          e messa in sicurezza del suolo, ferme  restando  quelle  di
          coordinamento interministeriale  proprie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. All'articolo 7,  comma  8,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  le
          parole «di concerto con la struttura di missione contro  il
          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il  comma  9  et
          abrogato.  All'articolo  1,  comma  1074,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, le  parole:  "della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri-Struttura  di  missione  contro  il
          dissesto   idrogeologico   e   per   lo   sviluppo    delle
          infrastrutture  idriche,  sulla  base  di  un  accordo   di
          programma sottoscritto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri" sono sostituite  dalle  seguenti:  "del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base di un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare"  e  le  parole:  "d'intesa  con  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare". 
                4. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 35, comma 2,  dopo  la  lettera  c)
          sono inserite le seguenti: "c-bis) politiche di  promozione
          per l'economia circolare e l'uso efficiente delle  risorse,
          fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati"; 
                  b) all'articolo  37,  comma  1,  le  parole:  comma
          5-bis," sono soppresse. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto,   si   provvede   alla   puntuale
          quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate  e  da
          allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite  con   il
          presente articolo. 
                6. Le risorse di cui al comma 5, gia'  trasferite  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  e  disponibili,  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti
          capitoli di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
          triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al  comma
          5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo   4-bis,   si
          provvede  ad  adeguare  le  strutture   organizzative   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
          pubblica. 
                8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili   a   legislazione   vigente.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 104, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni  urgenti
          per il trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione
          dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, nonche' per la  rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
          e di tabella delle retribuzioni  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e per la  continuita'  delle
          funzioni   dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  21
          settembre 2019, n. 222: 
                «Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare). - 1.  All'articolo
          37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma
          1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si  articola
          in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di
          assicurare  l'invarianza  finanziaria,  i  maggiori   oneri
          derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.
          La  dotazione  organica  dirigenziale  del   Ministero   e'
          rideterminata nel numero  massimo  di  dieci  posizioni  di
          livello generale e quarantotto  posizioni  di  livello  non
          generale senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2. Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          dell'organizzazione del  Ministero,  con  riferimento  agli
          adeguamenti  conseguenti  alle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo, entro quarantacinque giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
          organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di  diretta
          collaborazione, puo' essere adottato con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 97.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero della transizione ecologica) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 dicembre 2021, n. 243 (Regolamento recante modifiche  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio
          2021, n. 128, concernente il regolamento di  organizzazione
          del Ministero della transizione  ecologica)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1,  23  e
          28 del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 128, del 2021,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 8  (Direzione  generale  attivita'  europea  ed
          internazionale).  -  1.  La  Direzione  generale  attivita'
          europea ed  internazionale  (AEI)  svolge  le  funzioni  di
          competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
              a)  partecipazione  del  Ministero   ai   processi   di
          definizione delle politiche e della legislazione europea  e
          collaborazione con le  competenti  direzioni  generali  nei
          processi  di   definizione   e   gestione   degli   accordi
          internazionali, in raccordo  con  l'Ufficio  di  gabinetto;
          monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali
          e della normativa ambientale europea e sul  reporting  alle
          istituzioni e agli organismi internazionali; 
                  b)  coordinamento  delle  attivita'  di   rilevanza
          europea delle direzioni  generali  dei  dipartimenti  nella
          partecipazione alla  formazione  delle  politiche  e  delle
          decisioni  dell'UE  e  monitoraggio  dell'attuazione  della
          normativa  europea  sul  piano  interno  sulla  base  delle
          informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve
          le competenze dell'Ufficio legislativo di cui  all'articolo
          23, comma 1; 
                  c)   cura   dei   rapporti   con   gli    organismi
          internazionali nelle materie di competenza delle  direzioni
          generali afferenti al DiAG e acquisizione  dell'informativa
          con riferimento  agli  altri  organismi  internazionali  di
          settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni  Unite
          sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e  della
          Convenzione sull'inquinamento atmosferico  transfrontaliero
          di Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti; 
                  d) gestione dei  rapporti  del  Ministero  con  gli
          organi  istituzionali  dell'Unione   europea   e   con   le
          organizzazioni  internazionali,  con  particolare  riguardo
          all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al  Consiglio
          d'Europa,  all'Organizzazione  delle  Nazioni   Unite   per
          l'Educazione,   la   Scienza   e   la   Cultura   (UNESCO),
          all'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo   sviluppo
          economico  (OCSE),  nonche'  attuazione  della  Convenzione
          sull'accesso  alle  informazioni,  la  partecipazione   del
          pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
          in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
          25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi  della
          legge 16 marzo 2001, n. 108; 
                  e) supporto al Ministro per  la  partecipazione  al
          Consiglio dell'Unione europea dei  Ministri  dell'ambiente,
          al  Comitato  interministeriale  per  gli  affari   europei
          (CIAE), nonche', per quanto di  competenza  del  Ministero,
          per la predisposizione del Programma Nazionale  di  Riforma
          (PNR); 
                  f) predisposizione,  sentiti  gli  altri  Ministeri
          interessati  e  in  raccordo  con  gli  Uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento  di
          economia e finanza (DEF) sullo stato  di  attuazione  degli
          impegni per la riduzione di gas ad effetto serra; 
                  g)  verifica  dell'attuazione  della  strategia  di
          sviluppo sostenibile  in  coerenza  con  gli  Obiettivi  di
          Sviluppo Sostenibile dell'Agenda  2030,  ivi  compresi  gli
          aspetti di educazione ambientale, e degli  altri  strumenti
          internazionali; h) cura delle  iniziative  di  cooperazione
          internazionale ambientale; 
                  i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita'
          relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi   di
          precontenzioso sulla  base  del  supporto  istruttorio  dei
          dipartimenti e  delle  direzioni  generali  competenti  per
          materia.». 
                «Art.  23  (Ufficio  legislativo).  -  1.   L'Ufficio
          legislativo   coordina   e   definisce   gli   schemi   dei
          provvedimenti normativi  di  competenza  del  Ministero  di
          natura  legislativa,  regolamentare  e  non  regolamentare;
          esamina  i   decreti   interministeriali   e   ministeriali
          sottoposti alla firma del Ministro; assicura l'analisi e la
          valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione
          dei procedimenti e la qualita'  del  linguaggio  normativo,
          nonche' il corretto recepimento e  la  completa  attuazione
          della normativa dell'Unione europea. 
                2. L'Ufficio  legislativo  cura  i  rapporti  con  il
          Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura
          gli atti  del  sindacato  ispettivo,  coordina  l'attivita'
          relativa   al   contenzioso   giurisdizionale    ordinario,
          amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri della  richiesta
          di autorizzazione alla costituzione  di  parte  civile  nei
          processi  penali,  cura,  per  l'esame  dei   provvedimenti
          normativi di competenza, i rapporti con  il  Sistema  delle
          Conferenze e, in particolare, con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede  alla  consulenza
          giuridica  sulle  questioni  di  particolare  rilevanza  su
          richiesta del Ministro. 
                3. Presso l'Ufficio legislativo opera  il  Nucleo  di
          valutazione  degli  atti   dell'Unione   europea   di   cui
          all'articolo 20 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          costituito da un coordinatore, individuato nel  limite  del
          contingente  di  cui  all'articolo  28,  e   da   referenti
          designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni
          generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del  Nucleo
          di  valutazione  degli  atti  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 20 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          coordina le attivita' relative alle procedure  d'infrazione
          e le  fasi  di  precontenzioso,  sulla  base  del  supporto
          istruttorio dei dipartimenti  e  delle  direzioni  generali
          competenti per  materia,  coordinandosi  con  l'Ufficio  di
          gabinetto;   monitora   le    attivita'    relative    alla
          partecipazione alla  formazione  delle  politiche  e  delle
          decisioni dell'UE con il supporto del DiAG. 
                4.  All'Ufficio  legislativo  e'  preposto  il   Capo
          dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal  Ministro
          tra  magistrati  ordinari,  amministrativi   e   contabili,
          avvocati dello Stato, consiglieri  parlamentari,  dirigenti
          di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  tra
          professori universitari in materie  giuridiche  e  avvocati
          del libero foro iscritti al relativo albo professionale  da
          almeno  quindici  anni  e  soggetti,  anche  estranei  alla
          pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita'
          ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
          legislativa e della progettazione e produzione normativa. 
                5. L'Ufficio legislativo e'  articolato  in  distinte
          aree,  cui  sono  preposti  un   Vice   Capo   dell'Ufficio
          legislativo con funzioni vicarie e uno o  piu'  Vice  Capi.
          Tali incarichi sono attribuiti dal  Ministro  a  magistrati
          ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
          consiglieri  parlamentari,   dirigenti   di   ruolo   delle
          pubbliche    amministrazioni,    nonche'    a    professori
          universitari in materie  giuridiche,  avvocati  del  libero
          foro   e   soggetti,   anche   estranei    alla    pubblica
          amministrazione,  in  possesso  di  adeguata  capacita'  ed
          esperienza  nel  campo   della   consulenza   giuridica   e
          legislativa e della progettazione e produzione normativa.». 
                «Art.  28  (Personale   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione
          del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad  eccezione
          di  quelli  di  cui  alla  lettera  h)   disciplinati   dal
          successivo del comma 3, e' assegnato  personale  dipendente
          del Ministero o di altre amministrazioni  pubbliche,  enti,
          organismi e imprese pubblici in posizione  di  aspettativa,
          di  comando  o   collocamento   fuori   ruolo,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, nel numero massimo di centodieci unita', nel  rispetto
          dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. 
                2. Agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  possono
          essere  altresi'  assegnati,  nel  limite  complessivo  del
          contingente di cui al comma 1,  fino  a  dieci  consiglieri
          giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra
          magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
          professori universitari, ricercatori di  enti  pubblici  di
          ricerca,  dirigenti  pubblici,  nonche'  fino  a   ventisei
          esperti   e   consulenti   in   possesso   di   particolari
          professionalita' e specializzazioni nella  materia  oggetto
          dell'incarico,     anche     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,   ovvero   collaboratori   estranei   alla
          pubblica amministrazione  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato. La durata degli incarichi di cui  al  presente
          comma non puo' essere superiore alla scadenza  del  mandato
          del  Ministro,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente per le  competenze  degli  addetti  al
          Gabinetto e alle segreterie particolari. 
                3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e
          di ciascuno dei Sottosegretari di Stato  e'  assegnato  dal
          Ministro, al di fuori del limite di  cui  al  comma  1,  un
          contingente di personale  dipendente  del  Ministero  o  di
          altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e  imprese
          pubblici in  posizione  di  comando  o  collocamento  fuori
          ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, nel limite massimo  di  sette  unita',
          nel rispetto dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
          bilancio. Nell'ambito delle  predette  unita'  puo'  essere
          assegnato anche un esperto o un  collaboratore  di  cui  al
          comma 2. 
                4. Le posizioni relative al  Capo  di  Gabinetto,  al
          Vice Capo  di  Gabinetto  con  funzioni  vicarie,  al  Capo
          dell'Ufficio  legislativo,  al   Vice   Capo   dell'Ufficio
          legislativo con funzioni vicarie, al Capo della  Segreteria
          del Ministro, al Segretario particolare  del  Ministro,  al
          Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al  Consigliere
          diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa  e  comunicazione,
          al Portavoce del Ministro, ai  Capi  delle  Segreterie  del
          Vice Ministro e dei Sottosegretari di  Stato  si  intendono
          aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.»